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Ordinanza — n. 30133/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of calibration regarding ordinary procedure and partial mental defect mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30133/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grievances were not properly calibrated to the ordinary procedure used in the first instance and the single offense involved. The appellant argued for increased punishment due to recidivism, but the lower courts correctly applied maximum reductions for generic mitigating circumstances and partial mental defect. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grievances are not calibrated to the procedural track and sentencing logic of the contested judgment, particularly when the first instance utilized the ordinary procedure for a single offense.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural calibration partial mental defect ordinary procedure recidivism aggravation condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMACCHIO RUDI nato a PARMA il 09/07/1985 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Rudi Comacchio articola doglianze che non paiono calibrate sul procedimento de quo agitur che, diversamente da quanto indicato nell'atto di impugnazione, è stato trattato, in primo grado, con il rito ordinario e che ha ad oggetto un unico reato, sì da rendere incongruo il riferimento all'aumento di pena a titolo di continuazione; che, quanto alla misura della pena, i giudici di merito, partiti dal minimo edittale di un anno di reclusione, hanno applicato, nella massima estensione, sia la riduzione per le circostanze attenuanti generiche che quella per il vizio parziale di mente; che, come già correttamente precisato dal giudice di appello, Comacchio non può beneficiare, in quanto gravato da numerosi precedenti, anche specifici, della sospensione condizionale della pena; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il