Italian Court dismisses appeal on prescription grounds due to pandemic suspension and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Roberto Piscopo inadmissible for manifest lack of foundation. The defendant argued that the five-year prescription period for a contravention had not expired by the date of the second-instance judgment, citing pandemic-related suspensions of the limitation period. The court rejected this claim, noting that the prescription term was already suspended during the pandemic and subsequently again between July 2023 and March 2024, meaning the deadline had not yet passed at the time of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the inadmissibility of the appeal precluded the examination of potential non-punishability based on prescription under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The suspension of the prescription period due to pandemic measures prevents the expiration of the limitation term; if the term has not expired at the time of the contested judgment, an appeal based on this ground is inadmissible for manifest lack of foundation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ROBERTO nato a NAPOLI il 13/08/1968 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unica doglianza articolata dall'imputato attiene alla maturazione, alla data, il 19 marzo 2024, della sentenza di appello, del termine prescrizionale massimo quinquennale in relazione alla contravvenzione ex art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; che la censura è manifestamente infondata, atteso che il decorso della prescrizione è rimasto sospeso, in primo luogo, dal 9 marzo all'il maggio 2020, in forza della normativa introdotto con riferimento all'emergenza pandemica, sicché il termine quinquennale, calcolato a partire dall'i giugno 2018, data di commissione del reato de quo agitur, non era ancora decorso al 23 giugno 2023, giorno di emissione della sentenza di primo grado; che il decorso della prescrizione (il cui termine sarebbe spirato il 3 agosto 2023) è stato ulteriormente sospeso tra 1'8 luglio 2023 ed il 19 marzo 2024, giorno di emissione della sentenza qui impugnata, ai sensi dell'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile, anche dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 (in questo senso, cfr.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti); che l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dell'unico motivo di ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione del reato maturata, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così