Cassation court dismisses appeal as balancing assessment is a discretionary merit issue not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under the Penal Code. The sole ground of criticism concerned the judge's discretionary balancing of circumstances, which the court ruled is a matter of merit evaluation. Consequently, the appeal was rejected because the reasoning provided by the trial judge was sufficient and not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the discretionary balancing of circumstances performed by the judge of merit, as such evaluation is excluded from the scope of the admissibility check unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORI LORENZO nato a SASSARI il 05/06/1995 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Sassari, che aveva affermato la penale responsabilità di Lorenzo Fiori per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è indeducibile in sede di legittimità (implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a