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Ordinanza — n. 30012/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as complaint lacks specificity and is manifestly unfounded regarding statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30012/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabrizio Fasoli inadmissible due to a lack of specificity and manifest unfoundedness. The appellant challenged the lower court's failure to apply Article 131-bis, arguing against the habitual obstruction established by four prior convictions. The court rejected this claim because the lower court's reasoning already explicitly highlighted the recurring nature of the offenses, rendering the new complaint redundant and baseless.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground of complaint lacks extrinsic specificity and is manifestly unfounded, particularly when the lower court's motivation has already addressed the underlying issue.

Parole chiave

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lack of specificity manifestly unfounded Article 131-bis habitual obstruction inadmissible appeal procedural dismissal Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI FABRIZIO nato a CHIETI il 05/02/1996 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Fasoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, relativa alla mancata applicazione dell'ad 131 bis è affetta da aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondata, avuto riguardo al tenore della motivazione resa sul punto dalla decisione gravata (mettendo in luce l'abitualità ostativa decretata dai quattro precedenti del ricorrente per lo stesso titolo di reato) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.