Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing determination lacks reviewability in final jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Tindaro Foti inadmissible, ruling that the contested sentencing determination falls outside the scope of final jurisdiction review. Although the first-instance court provided sufficient and logical reasoning regarding the punishment, the Court held that such matters are not subject to cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Sentencing determinations made by lower courts are not reviewable in the final jurisdiction unless specific statutory exceptions apply, as they require a full examination of factual and discretionary elements.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI ANTONINO TINDARO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 18/01/1970 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Tindaro Foti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata, anche alla luce della considerazioni rese in primo grado sul punto, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.