Ordinanza — n. 30010/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIANDOLO GIUSEPPE (CUI 04GJWEY) nato a MESSINA il 03/12/1983 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gidgliandolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di aspecificità estrinseca contesta il giudizio di responsabilità per l'evasione contestata sotto il versante della relativa valutazione probatoria che invece appare argomentato con affermazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e, per altro verso, introduce solo in sede di legittimità un rilievo critico, quello riguardante la mancata concessione delle generiche, non prospettato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30010/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIANDOLO GIUSEPPE (CUI 04GJWEY) nato a MESSINA il 03/12/1983 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; (7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Gidgliandolo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di aspecificità estrinseca contesta il giudizio di responsabilità per l'evasione contestata sotto il versante della relativa valutazione probatoria che invece appare argomentato con affermazioni giuridicamente corrette, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e, per altro verso, introduce solo in sede di legittimità un rilievo critico, quello riguardante la mancata concessione delle generiche, non prospettato con l'appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.