Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic lack of motivation regarding non-punishability causes under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Pascali inadmissible due to a generic lack of motivation concerning the verification of non-punishability causes. Pascali argued for a review of the lower court's decision on responsibility, but the appeal failed to specify which elements were omitted from the proceedings. The court ruled that without precise identification of omitted facts, the appeal constitutes a generic defect of motivation under Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a decision on non-punishability is inadmissible if it merely alleges a generic lack of motivation without specifying the precise elements omitted from the factual verification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALI GIUSEPPE nato a TARANTO il 21/12/1985 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Pascali avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si sostanzia in un generico difetto di motivazione quanto alla verifica di cause di non punibilità fulzionali ad una decisione da rendere • ai sensi dell'ad 129 cpp senza precisare quali elementi utili al fine nel caso diano stati pretermessi nel pervenire al giudizio di responsabilità del ricorrente; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.