Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant's arguments regarding specific legal provisions and sentencing were deemed legally sound and free of logical inconsistencies, rendering the merits judgments non-censurable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely repeat arguments already adequately examined and dismissed by the courts of first instance and appeal with legally correct and precise reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSIO ATTILIO nato a AVEZZANO il 26/04/1965 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Attilio D'Alessio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in realzione al dolo delle evasioni contestate, alla rivendicata e correttamente esclusa applicabilità alla specie del disposto di cui all'art 47 ter OP nella lettura integrativa che ne emersa all'esito della sentenza n. 211 del 2018 della Corte Costituzionale, alla non applicabilità alla specie dell'art131 bis, alla misura della pena, il tutto con argomentare che rende i relativi giudizi di merito non censurabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce-di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.