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Ordinanza — n. 30001/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit specific request for alternative sentencing at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30001/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dionis Maskaj inadmissible and ordered him to pay court costs. Maskaj argued that the Court of Appeal failed to evaluate a request for a non-custodial sentence, but the court found no specific request was ever submitted during the second instance proceedings. Consequently, the appeal was rejected as generic and lacking the necessary procedural foundation required by law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal based on a generic complaint regarding the non-evaluation of a request for alternative sentencing is inadmissible if such specific request was never formally submitted during the second instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility alternative sentencing request second instance procedure procedural genericity court costs award pena sostitutiva detentiva art 616 code of criminal procedure esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASKAJ DIONIS nato il 28/10/1998 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Dionis Maskaj avverso la sentenza in epigrafe; . esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a fondarsi su una prospettazione del tutto generica quanto ai relativi presupposti, lamenta la mancata valutazione della applicazione di una pena sostitutiva rispetto alla pena detentiva applicata, senza che sia mai stata veicolata la relativa richiesta nel corso del giudizio di appello; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.