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Ordinanza — n. 30000/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already examined and rejected defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30000/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint reiterated arguments already fully examined and rejected by the trial court. The appellant challenged the finding of intentional tax evasion, but the appellate court had previously addressed these points with legally sound reasoning consistent with the evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the complaint merely reiterates grounds already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of defenses double evaluation of facts tax evasion intent procedural economy principle elusione fiscale arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO SERGIO nato a PESCARA il 07/08/1975 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sergio Di Girolamo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e vista la memoria trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, diretta a contestare • il dolo dell'evasione ascritta all'imputato, reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con doppia valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso in data 14 aprile 2025.