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Ordinanza — n. 29999/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already examined non-punishment grounds under Art 131 bis CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29999/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Biondi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Biondi challenged a lower court's denial of non-punishment based on Art. 131 bis of the Penal Code, arguing for a new assessment of circumstances. The court rejected this because the same legal arguments had already been thoroughly examined and dismissed by the trial judges with correct reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already examined and rejected by the court of first instance without presenting new elements or legal arguments.

Parole chiave

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Art 131 bis CP non-punishment grounds inadmissible appeal repetition of arguments Cassation procedure doppia punibilità riesame dell'entità pena divieto della doppia presa in considerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDI IVAN nato a ASCOLI PICENO il 22/08/1972 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ivan Biondi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contrasta i giudizi spesi in tema di bilanciamento delle circostanze e di denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp reiterando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con doppia valutazione conforme, dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.