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Ordinanza — n. 29997/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and repetition of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29997/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings on criminal liability and specific defenses, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already thoroughly examined. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was legally sound and free from logical inconsistencies.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when grounds are generic, repetitive of merits already decided, or lack logical coherence, rendering the lower court's judgment non-censurable.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal repetition of merits criminal liability assessment procedural costs and fine censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMOCHI NIZAR nato il 27/10/1995 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Namochi Nizar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, avuto riguardo alla valutazione probatoria sotteso al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 ascritto all'imputato ma anche in relazione al tema della idoneità oppositiva riscontrato a fondamento della configurabilità del reato in contestazione, i primi due motivi oltre ad essere generici (in particolare il primo), replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre con il terzo motvo si contrasta il denegato riconoscimento delle generiche ma anche sul tema la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le Pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.