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Ordinanza — n. 29996/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of consent for public utility work substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29996/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Ricupero inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him of crimes under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code, arguing the first ground was insufficiently examined and the second ground concerned the lack of explicit consent for substituting prison time with public utility work. The court rejected both arguments, noting the first was already properly addressed by the lower court and the second failed because the defendant did not explicitly consent to the substitution within the statutory deadline for cartulary appeals.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to explicitly consent to the substitution of custodial punishment with public utility work within the prescribed appeal period.

Parole chiave

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public utility work substitution explicit consent requirement cartulary appeal deadline inadmissible appeal penal code substitution rinuncia al dibattimento orale revoca dell'opposizione ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod.
Art. 341-bis cod. pen.
art. 336 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024
Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICUPERO GAETANO nato a PALERMO il 08/07/1993 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 R.G. 2624/25 RICUPERO Gaetano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., è riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con esaustiva e logica motivazione dal giudice di merito, tanto in relazione alla sussistenza dell'atto d'ufficio quanto in ordine al dolo specifico (cfr. sent. impugnata, pag. 4);

Ritenuto che il secondo motivo, afferente all'omessa motivazione in ordine alla sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, è parimenti inammissibile perchè, a fronte di un trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado che già astrattamente consentiva la sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità, l'imputato non ha espressamente manifestato il consenso - personalmente o tramite procura speciale - a tale sostituzione, entro il termine per la definizione del giudizio d'appello (in particolare, trattandosi di udienza d'appello svoltasi con rito cartolare, entro il termine di 15 giorni antecedenti all'udienza, previsto per il deposito dei motivi aggiunti o delle memorie difensive) (cfr.

Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così