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Ordinanza — n. 29993/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29993/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUMARI 3AMAL (CUI 04X90QD) nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO El-at-e--awtstratr-FaTtl-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Oumari Jamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena laddove si deducano vizi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che la citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia in questione, tale non potendosi considerare quella proposta dall'impugnazione in disamina, che solo apparentemente mette in discussione il profilo della qualificazione giuridica facendo leva su situazioni in fatto non immediatamente messe in luce dal portato letterale della contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29993/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.

Parole chiave

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motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione punibilità qualificazione giuridica dei fatti ricorso per cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUMARI 3AMAL (CUI 04X90QD) nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO El-at-e--awtstratr-FaTtl-,-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di El Oumari Jamal avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena laddove si deducano vizi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che la citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia in questione, tale non potendosi considerare quella proposta dall'impugnazione in disamina, che solo apparentemente mette in discussione il profilo della qualificazione giuridica facendo leva su situazioni in fatto non immediatamente messe in luce dal portato letterale della contestazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.