Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing lacked proper motivation regarding potential acquittal grounds and factual qualification errors. The court rejected these claims because they do not constitute specific statutory grounds for cassation under the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the alleged defects, such as lack of motivation or factual errors, do not fall within the specific list of grounds for cassation provided by law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKKARI MOHAMED ALI' (CUI 04YGLI9) nato il 04/04/1998 avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMOdert-o-avviso-ege-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Akkari Mohamed Alì avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena laddove si deducano vizi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che la citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia in questione, tali non potendosi considerare nè l'addotto difetto di motivazione riguardo alla possibile verifica di cause utili ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art 129 cpp, sia quello riguardante la verifica inerente alla corretta qualificazione dei fatti a giudizio, criticità nel caso prospettata in termini di mera apparenza perché resa senza alcuna indicazione concreta della possibile erroneità destinata ad inficiare la decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.