Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty amount not covered by Art. 448 c.p.p. violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the application of a penalty, arguing it was illegal, but the court held that such disputes do not fall under the specific list of grounds for appeal in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the alleged defect was not a recognized legal ground for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals against the application of a penalty are inadmissible if the alleged defect does not fall within the exhaustive list of grounds for appeal provided by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA CARMELO nato a CATANIA il 10/07/1978 avverso la sentenza del 15/10/2024 del TRIBUNALE di CATANIAC4at‘`-a'Atig~mti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Carmelo avverso la sentenza in epigrafe; • esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena laddove si deducano vizi che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che la citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia in questione, tale non potendosi considerare ogni contestazione riguardante l'entità della pena irrogata che, come nel caso a mano, non dia conto della avvenuta applicazione di una pena illegale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cpp, conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.