Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing non-allowed reasons in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Roberto Cutrignelli inadmissible for failing to meet statutory requirements. The court found that the appellant's arguments regarding the evaluation of evidence and the applicability of specific criminal law articles were merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 341 bis c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 58 l. 689/1981: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if the grounds cited are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance or if they lack the necessary specificity and legal basis required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRIGNELLI ROBERTO nato a TRIGGIANO il 24/04/1979 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Cutrignelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, relativamente alla valutazione probatoria e.al riscontro della configurabilità del reato di cui all'art 341 bis cp nei suoi tratti costituitivi, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp, a fronte della mancata sollecitazione in tal senso con l'appello, sono generici nella relativa deduzione dei supporti in fatto che in tesi potrebbero sostenere l'applicazione in questa sede della causa di non punibilità in questione vieppiù considerando le indicazioni ostative in punto di serialità criminali omogenee e di intensità del dolo rassegnate dalla motivazione della decisione gravata; con riguardo alla pena sostitutiva, a prescindere dalla ritualità della richiesta, sono privi di criticità rispetto alle assorbenti e negative valutazioni prognostiche ex art 58 legge n. 689 del 1981 rese dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025