Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and irrelevant arguments on penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Damiano Moraglia inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the arguments regarding the crime of resistance were already fully examined and rejected by the lower courts with legally sound reasoning, while the arguments concerning the penalty were irrelevant as they were either at maximum statutory limits or at the minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already decided by the lower courts or present irrelevant points, as the supreme court reviews only legal errors, not factual re-litigation or non-contributory submissions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORAGLIA DAMIANO nato a GRUMO APPULA il 16/06/1986 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Moraglia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, in termini dì aspecificità estrinseca, reiterano, sul versante della responsabilità e della configurabilità del reato di resistenza ascritto all'imputato, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano), per altro verso, sulla pena e le generiche, risultano all'evidenza inconferenti ( essendo state le prime concesse nella lora massima estensione e la seconda determinata nel minimo edittale); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.