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Ordinanza — n. 29982/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally signed by the accused instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused, Emanuele Francavilla, rather than by a qualified defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, all cassation petitions must be signed by lawyers enrolled in the special register due to the case's technical complexity. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation cannot be personally filed by the party but must be signed by a defense attorney enrolled in the special register, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition special register requirement qualified defense attorney technical complexity standard prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria facoltà di astenersi dal testimoniare motivi medici

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod.
Law n. 103 del 2017
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCAVILLA EMANUELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/12/2003 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdert-e-awi.sra-a4e-pa4ai; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto da Emanuele Francavilla avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, alla luce di quanto sopra, le sezioni unite di questa Corte (n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), hanno in coerenza rimarcato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile