Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the alleged lack of motivation does not fall under Article 448 CPP exceptions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits of the case. The appellant argued that the lower court's sentence lacked motivation regarding the verification of grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits admissible grounds for cassation, excluding the specific defect alleged by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged defect does not correspond to one of the specific violations of law exhaustively listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAOUI MOHAMMED nato il 01/04/1997 avverso la sentenza del 22/11/2024 del TRIBUNALE di PAVIA Crato-ervvisma+fe-rmite udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dragoui Mohammed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, l'assenza di motivazione quanto alla verifica inerente alla sussistenza di ragioni fondanti una pronunzia ex art 129 cpp, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2025