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Ordinanza — n. 29978/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal penalty determination due to sufficient reasoning and lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Marinaccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Marinaccio challenged the lower court's determination of the punitive treatment and the increase for continuance, arguing against the reasoning provided. The court rejected these claims because the appealed judgment was sufficiently motivated and adequately examined the defendant's defenses, rendering it unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the contested decision is sufficiently motivated and the defendant's arguments were properly examined, thereby precluding further review of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient motivation requirement examination of defenses penalty determination review continuance increase challenge court costs and fines procedural bar application motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINACCIO MICHELE nato a MODENA il 11/12/1953 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Marinaccio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta la 'determinazione del trattamento punitivo irrogato, anche in relazione all'aumento per la continuazione benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.