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Ordinanza — n. 29977/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint of lack of motivation without specific factual allegations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29977/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marouane Kikari inadmissible. The appellant complained of a lack of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, yet the underlying appeal did not challenge his personal responsibility for the crime under Article 337 of the Penal Code. The court rejected the claim because the appellant failed to specify the factual situations that would justify such a pronouncement on the law's applicability.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p.: An appeal lacking specific factual allegations regarding the applicability of a legal provision is inadmissible when it does not challenge the appellant's personal responsibility for the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic complaint personal responsibility Article 129 c.p.p. licenziamento in tronco licenziamento del pubblico dipendente protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 337 c.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIKARI MAROUANE nato il 14/08/2000 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di Marouane Kikari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché a fronte di un appello che non metteva in gioco la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art 337 cp allo stesso ascritto, in termini di assoluta genericità lamenta un asserito difetto di motivazione quanto alla applicabilità nella specie del disposto di cui all'art 129 cpp senza indicare le situazioni che nel caso avrebbero giustificato una siffatta pronunzia rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.