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Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGNAWI OUSSAMA (CUI 06Q1M3K) nato il 01/11/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Belgnawi Oussama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si prospettano censure legate ad asserite violazioni di legge e carenze motivazionali quanto alla responsabilità per la resistenza ex art .337 cp ascritta al ricorrente prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece appare connotato da una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie correttamente ricondotte all'ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impedimento di un atto dell'autorità censure procedurali motivi di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGNAWI OUSSAMA (CUI 06Q1M3K) nato il 01/11/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Belgnawi Oussama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si prospettano censure legate ad asserite violazioni di legge e carenze motivazionali quanto alla responsabilità per la resistenza ex art .337 cp ascritta al ricorrente prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece appare connotato da una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie correttamente ricondotte all'ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.