Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGNAWI OUSSAMA (CUI 06Q1M3K) nato il 01/11/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Belgnawi Oussama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si prospettano censure legate ad asserite violazioni di legge e carenze motivazionali quanto alla responsabilità per la resistenza ex art .337 cp ascritta al ricorrente prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece appare connotato da una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie correttamente ricondotte all'ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29973/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELGNAWI OUSSAMA (CUI 06Q1M3K) nato il 01/11/2004 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Belgnawi Oussama avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si prospettano censure legate ad asserite violazioni di legge e carenze motivazionali quanto alla responsabilità per la resistenza ex art .337 cp ascritta al ricorrente prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che invece appare connotato da una puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie correttamente ricondotte all'ipotesi di reato contestata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.