Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Juan Carlos Buenano Guerrero's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for crimes under the Penal Code, arguing against the reasoning and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal errors, as the lower court's reasoning was not manifestly illogical or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals based on mere factual complaints or dissatisfaction with the persuasiveness of the lower court's reasoning are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUENANO GUERRERO JUAN CARLOS nato il 18/05/1986 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Juan Carlos Buenano Guerrero ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 482, 477, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e diretto a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie.
Sul punto, occorre ribadire che la Corte di cassazione ha affermato che si pongono fuori dal sindacato di legittimità le censure dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa e non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. • pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a