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Ordinanza — n. 29922/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated attempted theft due to lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 131-bis of the Penal Code regarding aggravated theft, claiming a violation of law and lack of reasoning. The court rejected these grounds because the appellant merely reiterated arguments already dismissed in the appellate stage without providing specific, distinct criticism of the lower court's detailed reasoning on the crime's gravity and organizational capacity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 1; Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of a mere repetition of arguments already rejected in the appellate judgment without specific, distinct criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific criticism aggravated attempted theft Article 131-bis Penal Code tentato omicidio aggravato tentata estorsione furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 2 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
243838); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
(gravità del fatto, indicativo di capacità operativa ed organizzativa), sicché gli stessi devono considerarsi non specifici e la sentenza esente dagli asseriti vizi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAIM MOHAMED nato il 05/01/1997 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Mohamed Zaim ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato alla pena ritenuta dì giustizia; - Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che deducono rispettivamente il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere stato applicato l'art. 131 bis, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione congrua.

Inoltre, considerato che l'inammissibilità dei motivi deriva, altresì, dalla mancanza di una specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, la quale motiva in maniera esaustiva le ragioni per cui ha ritenuto di non poter applicare l'art. 131-bis, cod. pen. (gravità del fatto, indicativo di capacità operativa ed organizzativa), sicché gli stessi devono considerarsi non specifici e la sentenza esente dagli asseriti vizi (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608;

Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci