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Ordinanza — n. 29921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints violating Article 56 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply Article 56 of the Penal Code regarding attempted theft, claiming the conviction for consummated theft was legally flawed. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations permissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 56 c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation are limited to legal violations; mere complaints regarding factual findings or interpretations of facts that contradict the law without establishing a distinct legal error are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 56 Penal Code consummated versus attempted theft factual complaints in cassation procedural costs and fines tentato furto licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 56 c.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
283544); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022
Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISHAK YAKUB nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Yakub Ishak ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 56, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed è manifestamene infondato, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, risponde di furto consumato, e non tentato, colui che abbia conseguito l'autonoma disponibilità del bene anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, come avvenuto nel caso di specie e correttamente rilevato dai giudici di merito (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i