Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation not meeting statutory admissibility thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly evaluate subjective elements of the crime, but the court found the complaint generic and merely reproving previously rejected arguments. The decision rests on the principle that appeals cannot challenge the persuasiveness or logical rigor of a judgment unless the lack of reasoning is manifest or contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals against judgments are inadmissible if they merely reproach the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the reasoning without demonstrating a manifest lack of motivation, manifest illogicity, or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENERINO ROCCO FABIO nato a BARI il 06/03/1987 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria del difensore, avv. Diego Molfese, che ha concluso insistendo nel ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Rocco Fabio Venerino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2 e 223, I. fall., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui l'imputato contesta la violazione di legge e fa correttezza della motivazione in relazione alla valutazione delle • prove poste alla base dell'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - è generico e non si confronta con la ratio decidendi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, comunque, attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa.
Sul punto, occorre ribadire che questa Corte di cassazione ha più volte affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C