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Ordinanza — n. 29913/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29913/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraudulent bankruptcy, claiming insufficient subjective elements and improper sentencing balance. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific, new arguments; mere repetition of rejected grounds renders them inadmissible, and sentencing discretion belongs to the trial judge.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility reiteration of rejected arguments fraudulent bankruptcy conviction sentencing discretion Cassation Court procedure irregolarità finanziarie cattiva gestione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 219 comma 2 legge fallimentare

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNATIEMPO GIACOMO EDMONDO nato a BUSSOLENGO il 14/01/1968 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giacomo Edmondo Gennatiempo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui si censura la ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo del reato nonché delle condotte di distrazione e di sottrazione delle scritture contabili e la ritenuta sussistenza della qualifica di amministrazione di fatto - sono tutti indeducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia l'illogicità della motivazione in ordine alla omessa dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, della legge fallimentare - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti, alle diminuzioni e al bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;

Considerato che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 25 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così