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Ordinanza — n. 29910/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence suspension denial due to multiple prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant conditional sentence suspension. The appellant argued the decision was illogical based on a poor prognosis of future behavior, but the court found the reasoning sound given the defendant's history of multiple prior convictions for commercial and labor law violations. The court ruled that when a decision rests on multiple independent grounds, challenging only one does not invalidate the entire judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.: The Court of Cassation's review is limited to verifying the logical coherence of the argumentation and cannot re-evaluate the factual prognosis of future conduct; furthermore, if a judicial decision is supported by multiple independent grounds, the invalidity of one does not render the whole decision illegal.

Parole chiave

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conditional sentence suspension prognosis of future conduct multiple prior convictions inadmissibility of appeal independent grounds of decision revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata e altri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPONE FERRUCCIO nato a MONTELLA il 04/04/1949 avverso l'ordinanza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;Letta la memoria del difensore, avv. Raffaele Tecce, che ha concluso insistendo nel ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ferruccio Capone ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta del condannato di applicazione della sospensione condizionale della pena; Considerato che il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge penale e processuale nonché l'illogicità della motivazione censurando la prognosi di improbabile futura astensione del condannato dal commettere nuovi delitti su cui si fonda, tra le altre, la ragione del diniego del beneficio - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione dell'ordinanza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., fondando la valutazione prognostica negativa sulle plurime condanne a pena detentiva per violazioni sempre attinenti a profili di diritto commerciale e/o del lavoro e/o immutativi di oggetti del reato (omesso versamento di contributi previdenziali e di tributi, lesioni colpose e frode processuale, bancarotta fraudolenta documentale e reale), durante un prolungato lasso di tempo; Considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione delle norme penali in ordine all'erroneità della valutazione di superamento dei limiti previsti dall'art.163 cod. pen. per l'applicazione del beneficio de quo - sono tutti inammissibili in quanto il provvedimento impugnato aveva rigettato la richiesta di applicazione del beneficio sulla base di plurime ed autonome rationes decidendi e, dunque, l'infondatezza del quarto motivo di ricorso determina la legittimità della decisione impugnata.

E' infatti pacifico in giurisprudenza che, allorché il provvedimento giurisdizionale impugnato con ricorso per cassazione sia basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata e altri, Rv. 241042 - 01); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, in quanto reiterativa dei primi tre motivi di ricorso, e con riferimento al quarto, la Corte ha fondato il diniego del beneficio richiesto sulla valutazione prognostica negativa di astensione in futuro dalla commissione di altri reati, tenuto conto delle plurime condanne a pena detentiva riportate, motivazione che osta all'accoglimento dell'istanza a prescindere dall'esistenza di ulteriori cause ostative, quale il caso di revoca di condanna per abolitio criminis, che diventano irrilevanti;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a