Cassation court dismisses appeal for lack of jurisdiction to re-evaluate facts on theft charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued the lower court lacked proper motivation regarding his responsibility for theft in a residence. The court rejected this, stating that re-evaluating factual elements is exclusively the power of the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements, which remains the exclusive domain of the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASHAKIDZE PAATA nato a TIBLISI( GEORGIA) il 18/08/1983 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paata Vashakidze ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza nonché la illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 l