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Ordinanza — n. 29907/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29907/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUCCELLI DOMENICO nato a MESSINA il 18/11/1977 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Domenico Bertuccelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29907/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Parole chiave

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uso di false generalità esibizione dei documenti d'identità credibilità dell'identità dichiarazione mendace falsità in certificati controllo d'identità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTUCCELLI DOMENICO nato a MESSINA il 18/11/1977 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Bertuccelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché l'illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (v. pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02