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Ordinanza — n. 29905/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29905/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASAPERA CALZADA DENILSON JOSE' nato il 03/08/2001 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Pasapera Calzada Denilson José ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duolé del vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - sono manifestamente infondati in quanto asseriscono un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato come alla luce delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere l'offesa non può dirsi di particolare tenuità, attese le conseguenze pregiudizievoli derivanti alla vittima del borseggio nonché in considerazione del danno economico patito dalla stessa derivante oltre che dalla sottrazione del denaro dalla necessità di dovere bloccare le proprie carte di pagamento e chiedere la duplicazione dei documenti sottratti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29905/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASAPERA CALZADA DENILSON JOSE' nato il 03/08/2001 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Pasapera Calzada Denilson José ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duolé del vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - sono manifestamente infondati in quanto asseriscono un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato come alla luce delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere l'offesa non può dirsi di particolare tenuità, attese le conseguenze pregiudizievoli derivanti alla vittima del borseggio nonché in considerazione del danno economico patito dalla stessa derivante oltre che dalla sottrazione del denaro dalla necessità di dovere bloccare le proprie carte di pagamento e chiedere la duplicazione dei documenti sottratti.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti gravi addebiti penali permesso di promuovere un procedimento penale procedimento penale pendente agente di polizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASAPERA CALZADA DENILSON JOSE' nato il 03/08/2001 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasapera Calzada Denilson José ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali il ricorrente si duolé del vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - sono manifestamente infondati in quanto asseriscono un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato come alla luce delle modalità con cui la condotta è stata posta in essere l'offesa non può dirsi di particolare tenuità, attese le conseguenze pregiudizievoli derivanti alla vittima del borseggio nonché in considerazione del danno economico patito dalla stessa derivante oltre che dalla sottrazione del denaro dalla necessità di dovere bloccare le proprie carte di pagamento e chiedere la duplicazione dei documenti sottratti.

Per dò che concerne l'invocata attenuante, la Corte territoriale ha specificato come la stessa non possa trovare applicazione nel caso di furto di portafogli contenente bancomat e documenti di identità, in considerazione del valore non determinabile del documento, suscettibile di duplicazione, cagionando non irrilevanti effetti pregiudizievoli. Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Pezzella, RV. 281952);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere este