Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific procedural criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision was flawed regarding the credibility of the victim's testimony and the recognition of guilt. The court rejected these claims as generic complaints without specific criticism of the factual findings or procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic grievances regarding facts without specific criticism of the trial court's reasoning or identification of precise procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELAGDAR AHMED AHMED MAHMOUD nato il 30/09/2004 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Elagdar Ahmed Ahmed Mahnnoud ricorre avverso la sentenza delra Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle deposizioni rese dalla persona offesa e sull'effettuato riconoscimento - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, particolarmente generiche e versate in fatto, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, né scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato come non vi siano motivi per cui dubitare dell'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e prive di contraddizioni.
In egual modo, non residuano dubbi circa il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, avendo la stessa immediatamente inseguito i responsabili del fatto e proceduto ad indicarli agli operanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e SS. del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de