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Ordinanza — n. 29902/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29902/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANI GIANNI nato a FIRENZE il 06/10/1964 ROMANI PAOLO nato a SESTO FIORENTINO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Rilevato che Romani Gianni e Romani Paolo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari e confermando nel resto; Considerato che i ricorsi degli imputati, proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sono inammissibili atteso che in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili .in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 37043 del 09/07/2003, Mazzarini, Rv. 227036);

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29902/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen, sono inammissibili atteso che in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili .in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 37043 del 09/07/2003, Mazzarini, Rv. 227036);

Parole chiave

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adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali commutazione della pena pecuniaria alleggerimento della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMANI GIANNI nato a FIRENZE il 06/10/1964 ROMANI PAOLO nato a SESTO FIORENTINO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Romani Gianni e Romani Paolo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che, su concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari e confermando nel resto; Considerato che i ricorsi degli imputati, proposti per motivi non consentiti dalla legge avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, sono inammissibili atteso che in seguito alla definizione concordata della pena di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., devono ritenersi preclusi la riproposizione e il riesame, in sede di legittimità, di ogni questione relativa ai motivi oggetto della rinuncia, fatte salve quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili .in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale di appello, con la conseguenza che in ipotesi di riproposizione di una delle questioni di merito già investite con motivi di appello rinunciati, la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile (Sez. 6, n. 37043 del 09/07/2003, Mazzarini, Rv. 227036);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres