Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic complaints regarding sentencing minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentence deviated from the statutory minimum due to vague reasoning, but the court found the complaint generic. The court determined the lower court properly considered the appellant's extensive criminal history and post-crime conduct as valid reasons for a heavier penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Generic complaints regarding sentencing are inadmissible if the lower court provides sufficient reasoning based on the defendant's criminal history and conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAHORU ALBERT IULIAN (CUI 04ZVS5N) nato il 16/06/1994 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salahoru Albert Iulian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, discostatasi dal minimo edittale - è inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è inerente al trattamento punitivo benché sorretto da congrua motivazione, la Corte di appello ha, infatti, evidenziato come i numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, indici di una spiccata tendenza a delinquere, nonché la condotta, antecedente e susseguente al reato, tenuta dallo stesso, non permettono di giungere all'inflizione di una pena di maggior favore (si veda pagina 3 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden