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Ordinanza — n. 29900/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding mitigating circumstance for theft due to post-crime restitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Bodgan Mark's appeal inadmissible, rejecting his claim that the court erred in denying a mitigating circumstance for minor damage. The appellant argued the lower court failed to consider the restitution of over €2,000, but the court held that such restitution is merely a post-crime act and must be evaluated based on the damage at the time of the offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 63 c.p.; Art. 190 c.p.: Restitution of stolen goods after the crime is consummated does not constitute a mitigating circumstance for minor damage, as the relevant damage must be assessed at the moment of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
mitigating circumstance theft post crime restitution minor damage evaluation Italian criminal procedure inadmissible appeal rapina reato flagrante contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 63 c.p.
Art. 190 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODGAN MARK ( CUI 053RD09 ) nato a PESCIA il 22/07/1997 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; e •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Bodgan Mark ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità - oltre ad essere inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha ritenuto irrilevante la successiva restituzione della refurtiva, dal valore di più di duemila euro, ai fini della concessione dell'invocata attenuante, in conformità con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi della quale in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 e e