Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances lacking specific factual criticism of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from a lack of reasoning and an erroneous evaluation of evidence regarding aggravated theft. The court rejected these claims as generic complaints that failed to identify specific factual distortions or procedural errors in the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic grievances without specific criticism of factual findings or identification of precise procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASSETTI MATTEO nato a RIETI il 01/11/1991 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. Silvia Morescanti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso come da conclusioni e nota spese; Letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Parigino, che ha concluso insistendo nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Tomassetti Matteo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reto di furto aggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità e all'erronea valutazione degli elementi di prova - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, caratterizzate da estrema genericità, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, non scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato, alla luce del corposo quadro probatorio, puntualmente esaminato, che non residuano dubbi circa la colpevolezza dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto che nulla muta la memoria del difensore del ricorrente in quanto reiterativa dei motivi di ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che nulla è dovuto per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste ,conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti né offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez.
U. n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Cons liere e