Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for an erroneous application of law and defects in reasoning regarding criminal responsibility, but failed to specify the exact elements of the criticism. Consequently, the court held that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the elements of the criticism regarding the application of law or the reasoning of the judgment to allow the appellate court to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCUCCI FRANCO nato a ROMA il 17/12/1960 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Franco Pascucci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Cons liere esten ore Il Presiden