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Ordinanza — n. 29896/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29896/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for vices of motivation regarding the conviction for aggravated theft, but the court found the complaint lacked specific elements required by law. Consequently, the court ruled that the appeal failed to allow the appellate judge to identify the specific grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their mandate.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate complaint vices of motivation procedural inadmissibility specific elements requirement imputazione di furto gravi addebiti penali indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMES SILVESTRE DANIELSON nato il 13/02/1980 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gomes Silvestre Danielson ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consi li e estensoreA Il President