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Ordinanza — n. 29895/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for aggravated theft and attempted theft due to inadmissible generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Giovanna Cupini inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a generic repetition of arguments already dismissed at the appellate level, and found the second ground regarding the confession's utility to be unfounded since the defendant's statements were not decisive. Consequently, the original conviction for aggravated theft and attempted theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) and Art. 360, n. 1, lett. b) of the Code of Criminal Procedure; appeals based on generic complaints or lacking specific legal grounds are inadmissible in the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments aggravated theft attempted theft confession utility Code of Criminal Procedure confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 54 cod. pen
art. 626 cod. pen
e in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPINI GIOVANNA nato a FROSINONE il 03/07/1986 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanna Cupini ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di furto aggravato e di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. e in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 626 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta omessa ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'inutilizzabilità della confessione resa dall'imputata, è manifestamente infondato, atteso che la scelta del rito abbreviato - contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente - non osta all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente. In ogni caso, la Corte di merito ha chiarito come le suddette dichiarazioni non rappresentassero prova decisiva (si veda l'ultima parte di pag. 2 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consiglier estensore Il