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Ordinanza — n. 29894/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentencing, ruling sentencing discretion is a matter of trial court authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's exclusion of an aggravating circumstance and its sentencing, arguing for a different legal application. The court rejected these claims, affirming that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the appellant's evidence regarding computer theft was insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretionary authority of the trial judge, and appeals challenging this sentencing are inadmissible in the legality phase.

Parole chiave

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aggravating circumstances theft sentencing discretion trial judge inadmissible appeal cassation penal code provisions computer theft appropriation delitto partecipazione al reato verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
Rilevato che Piazza O Sed MicheM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA O SED MICHAEL nato a ROMA il 11/03/1991 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Piazza O Sed MicheM ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure e la responsabilità penale dell'imputato per il delitto aggravato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, inoltre, che le doglianze inerenti alla mancata prova di un tentativo di appropriazione del computer da parte dell'imputato sono manifestamente infondate, atteso che - come evidenziato dalla Corte di Appello - i suddetto bene era stato rinvenuto in un punto, (nel balcone), diverso da quello in cui la proprietaria lo aveva lasciato (all'interno del negozio); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il