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Ordinanza — n. 29891/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaint lacks specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29891/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic complaint regarding excessive sentencing without specific grounds. The appellant argued the first-instance judgment was overly harsh, but the court found the complaint failed to identify the specific elements of the decision under attack. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the statutory requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal complaint must specify the exact elements of the decision under attack to allow the reviewing judge to exercise their scrutiny.

Parole chiave

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generic appeal complaint Criminal Procedure Code specific grounds requirement inadmissible appeal sentencing review furto di lieve entità tentato furto licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMI SALAHEDDINE nato il 16/05/1994 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Sami Salaheddine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consi r estensore Il Presi