Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to late submission of defense memorandum and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Trovato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense's memorandum was submitted late, violating the strict deadline for submissions in the camera of legality proceedings. Additionally, the court rejected arguments regarding the admissibility of police statements and the sentencing discretion, noting the defendant had already admitted guilt in the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 c.p.p.; Art. 350, comma 7 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p. The appeal is inadmissible if the defense memorandum is filed after the statutory deadline, and the court retains discretion in sentencing based on statutory aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATO GABRIELE nato a CATANIA il 09/08/1995 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; Letta la memoria del difensore, avv. Eugenio Lombardo, che ha concluso insistendo nel ricorso; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gabriele Trovato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi alla polizia giudiziaria, è manifestamente infondato, atteso che lo stesso l'imputato - come anche precisato dalla Corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata - spontaneamente ammetteva la propria responsabilità.
D'altronde, secondo la giurisprudenza, «sono utilizzabili nella fase procedinnentale e, dunque, nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione» (Sez. 1, Sentenza n. 15197 del 08/11/2019 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 279125 - 01);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
Ritenuto che la memoria del difensore in quanto depositata il 26/06/2024, in violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 611 , cod. proc. pen. nel giudizio camerale di legittimità, è tardiva e, pertanto, non può essere prese in considerazione (Sez. 4, Sentenza n. 49392 del 23/10/2018, Rv. 274040 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consi