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Ordinanza — n. 29889/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for attempted burglary with aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Francesco Olivieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial of evidence and challenged the sentencing regarding aggravating and mitigating circumstances. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of facts and sentencing discretion, which fall outside the scope of the Supreme Court's review under Articles 600 and 601 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 600, 601 c.p.p.; Appeals challenging the factual assessment of evidence or the exercise of sentencing discretion by the trial court are inadmissible in the Supreme Court, as such matters constitute the exclusive domain of the judges of merit.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Supreme Court Review Inadmissible Appeal Sentencing Discretion Attempted Burglary Aggravating Circumstances Code of Criminal Procedure sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI FRANCESCO nato a TORINO il 23/10/1985 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Olivieri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto tentato di furto in abitazione pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in ordine ad un travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estraneo al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e delle condizioni di minorata difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 6 e la prima parte di pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 Il Consigliere