Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation beyond cassation powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it requested a factual re-evaluation of evidence, a power reserved exclusively to the trial court. The appellant argued for a different assessment of the facts regarding the crime of snatching, but the court emphasized that cassation reviews only legal errors, not factual disputes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the authority to re-read factual elements or adopt new parameters for fact-finding, reserving such evaluation solely to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIM AHMAD MOHAMED AHMED HEGAZY (CUI 05DDCOT) nato il 08/08/1999 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ibrahim Ahmed Mohamed Ahmed Hegazy ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo; Considerato che il ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità - oltre ad essere versato in fatto, non è consentito nel giudizio di legittimità perché invoca una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, anche con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere esten