Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rhaoui Abdellah inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant challenged a lower court's confirmation of his theft conviction, arguing for a substitute penalty under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this claim because the argument constituted only a factual complaint without substantive legal reasoning, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis cod. proc. pen.; Art. 58 L. 689/1981: An appeal based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, lacking specific and argumentative critique of the lower court's reasoning, is inadmissible in the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHAOUI ABDELLAH nato il 10/01/1984 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rhaoui Abdellah ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che - escludendo la circostanza aggravante contestata - ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione di una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato inoltre, che il motivo è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena (si veda pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il President