Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints violating admissibility rules for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rita Iraci inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding her criminal liability, but the court found this constituted only factual complaints rather than legal arguments. Consequently, the court rejected the appeal because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing specific legal critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of factual complaints that fail to provide specific legal arguments distinct from those already rejected at the appellate level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IRACI RITA nato a PALERMO 1118/01/1963 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rita Iraci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato di furto pluriaggravato e invasione di edifici; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell' imputata - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consi liere este Il Presiden