Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific appeal grounds and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft and weapon carrying, arguing violations of law regarding joint liability and sentencing circumstances. The court rejected these claims because the first ground lacked a corresponding specific appeal argument, while the second merely repeated points already dismissed by the lower court without substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 114 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be specific and distinct from those raised in the appeal, and mere repetition of lower court reasoning without argumentative criticism renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC MADDALENA nato a BOLOGNA il 14/05/1998 avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
.Rilevato che Maddalena Halilovic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputata per il reato di furto pluriaggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere; Considerato che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge in ordine all'applicazione della disciplina del concorso di persone - non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen. - non è deducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle animende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consig iere estensore