Criminal appeal dismissed as inadmissible because defendant waived liability and guilt via settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Radulovic Lepa inadmissible under simplified procedure. The defendant had previously entered into a settlement agreement (concordato) with the Court of Appeal of Venice regarding attempted burglary, explicitly waiving issues of liability and guilt. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal stage, thereby barring any further challenge to the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A waiver of liability and guilt made in a settlement agreement (concordato) at the second instance limits the cognizance of the appellate court and produces preclusive effects on the entire process, rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADULOVIC LEPA (CUI 01H3FSA) nato il 21/04/1977 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Lepa Radulovic ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti, a seguito di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., della Corte di Appello di Venezia per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigli re estens e Il Presiden