Italian Court dismisses appeal for attempted theft, ruling the crime was frustrated by external monitoring, not structural impossibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued the crime was impossible due to external monitoring, but the court found this constituted an external cause rather than structural infeasibility. Consequently, the conviction stands, and the appellant is ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 1, n. 2 c.p.; Art. 40, comma 2, n. 2 c.p.: The crime of attempted theft is established when the act is frustrated by an external cause, provided the acts were not structurally incapable of producing the result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAME ALI' nato il 05/10/1979 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alì Adame ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato lo condanna dell'imputato per il reato di tentato furto; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, Semeraro, Rv. 263058). Nel caso di specie, l'evento non si è verificato per una causa estrinseca - il monitoraggio dell'azione furtiva in essere - che ha ostacolato la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti fossero inidonei alla produzione dell'evento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside